Art. 13

Relazione di trasparenza

In vigore dal 16 apr 2014
Relazione di trasparenza 1.   Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico pubblica una relazione di trasparenza annuale entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio. Tale relazione di trasparenza è pubblicata sul sito Internet del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e resta disponibile su tale sito Internet per almeno cinque anni dalla sua data di pubblicazione su detto sito. Se il revisore legale è un dipendente di un'impresa di revisione contabile, gli obblighi previsti dal presente articolo spettano all'impresa di revisione contabile. È consentito a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile di aggiornare la relazione di trasparenza annuale pubblicata. In tal caso, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile indica che tale documento è una versione aggiornata della relazione e che la versione originaria continua a essere disponibile sul rispettivo sito Internet. I revisori legali e le imprese di revisione contabile comunicano alle autorità competenti di aver pubblicato sui rispettivi siti Internet o, se del caso, di aver aggiornato la relazione di trasparenza. 2.   La relazione di trasparenza annuale contiene quanto meno le informazioni seguenti: a) una descrizione della struttura giuridica e proprietaria dell'impresa di revisione contabile; b) se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è membro di una rete; i) una descrizione della rete e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano; ii) il nome di ogni revisore legale operante in qualità di professionista individuale o impresa di revisione contabile che è membro della rete; iii) i paesi nei quali ogni revisore legale operante in qualità di professionista individuale o impresa di revisione contabile che è membro della rete è abilitato all'esercizio della revisione legale o ha la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale; iv) il fatturato totale risultante dalla revisione legale di bilanci d'esercizio e consolidati realizzato dai revisori legali operanti in qualità di professionisti individuali e dalle imprese di revisione contabile che sono membri della rete; c) una descrizione della struttura di governo dell'impresa di revisione contabile; d) una descrizione del sistema interno di controllo della qualità del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione sull'efficacia del suo funzionamento; e) l'indicazione di quando si è svolto l'ultimo controllo della qualità di cui all'; f) un elenco degli enti di interesse pubblico i cui conti sono stati oggetto della revisione legale a opera del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile nell'esercizio precedente; g) una dichiarazione sull'adozione di misure intese a garantire l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, che confermi altresì che è stata effettuata una verifica interna del rispetto di tali misure di indipendenza; h) una dichiarazione sulle misure adottate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile per quanto riguarda la formazione continua dei revisori legali di cui all' della direttiva 2006/43/CE; i) informazioni sulla base per il calcolo della remunerazione dei partner nelle imprese di revisione contabile; j) una descrizione delle misure adottate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile relative alla rotazione dei responsabili della revisione e del personale a norma dell', paragrafo 7; k) se non sono comunicate nei rispettivi bilanci ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE, informazioni sul fatturato totale del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile ripartito nelle categorie seguenti: i) ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico; ii) ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di altri enti; iii) ricavi da servizi consentiti diversi dalla revisione contabile prestati a enti oggetto di revisione da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile; e iv) ricavi da servizi diversi dalla revisione contabile prestati ad altri enti. In circostanze eccezionali, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può, nella misura necessaria ad attenuare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona, decidere di non comunicare le informazioni di cui alla lettera f) del primo comma. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile deve essere in grado di dimostrare all'autorità competente l'esistenza di tale minaccia. 3.   La relazione di trasparenza è firmata dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile.
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Relazione di trasparenza (Art. 13 Regolamento (UE) 2014/537) — Testo vigente | Portale Normativo