Art. 87
Pagamento unico per attività per Stato membro
In vigore dal 16 apr 2014
Pagamento unico per attività per Stato membro
Uno Stato membro non impone, per una valutazione di cui ai capi II e III, pagamenti multipli a favore dei diversi organismi coinvolti in tale valutazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:536:oj#art-87