Art. 87 · Pagamento unico per attività per Stato membro

Art. 87

Pagamento unico per attività per Stato membro

In vigore dal 16 apr 2014
Pagamento unico per attività per Stato membro Uno Stato membro non impone, per una valutazione di cui ai capi II e III, pagamenti multipli a favore dei diversi organismi coinvolti in tale valutazione.
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