Art. 62

Responsabilità della persona qualificata

In vigore dal 16 apr 2014
Responsabilità della persona qualificata 1.   La persona qualificata garantisce che ciascun lotto di medicinali sperimentali fabbricati o importati nell'Unione sia conforme ai requisiti stabiliti all' e certifica che tali requisiti siano soddisfatti. 2.   La certificazione di cui al paragrafo 1 è resa disponibile dal promotore su richiesta dello Stato membro interessato.
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