Art. 62 · Responsabilità della persona qualificata

Art. 62

Responsabilità della persona qualificata

In vigore dal 16 apr 2014
Responsabilità della persona qualificata 1.   La persona qualificata garantisce che ciascun lotto di medicinali sperimentali fabbricati o importati nell'Unione sia conforme ai requisiti stabiliti all' e certifica che tali requisiti siano soddisfatti. 2.   La certificazione di cui al paragrafo 1 è resa disponibile dal promotore su richiesta dello Stato membro interessato.
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