Art. 62
Responsabilità della persona qualificata
In vigore dal 16 apr 2014
Responsabilità della persona qualificata
1. La persona qualificata garantisce che ciascun lotto di medicinali sperimentali fabbricati o importati nell'Unione sia conforme ai requisiti stabiliti all' e certifica che tali requisiti siano soddisfatti.
2. La certificazione di cui al paragrafo 1 è resa disponibile dal promotore su richiesta dello Stato membro interessato.
Storico versioni
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