Art. 55
Dossier per lo sperimentatore
In vigore dal 16 apr 2014
Dossier per lo sperimentatore
1. Il promotore fornisce allo sperimentatore il dossier per lo sperimentatore.
2. Il dossier per lo sperimentatore è aggiornato se sono disponibili nuove e rilevanti informazioni in materia di sicurezza, ed è revisionato dal promotore almeno una volta all'anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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