Art. 55 · Dossier per lo sperimentatore

Art. 55

Dossier per lo sperimentatore

In vigore dal 16 apr 2014
Dossier per lo sperimentatore 1.   Il promotore fornisce allo sperimentatore il dossier per lo sperimentatore. 2.   Il dossier per lo sperimentatore è aggiornato se sono disponibili nuove e rilevanti informazioni in materia di sicurezza, ed è revisionato dal promotore almeno una volta all'anno.
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