Art. 45

Aspetti tecnici

In vigore dal 16 apr 2014
Aspetti tecnici Gli aspetti tecnici relativi alle comunicazioni in materia di sicurezza in conformità con gli articoli da 41 a 44 sono indicati all'allegato III. Se necessario ai fini del miglioramento del livello di protezione dei soggetti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla modifica dell'allegato III al fine di perseguire uno dei seguenti obiettivi: a) migliorare le informazioni relative alla sicurezza dei medicinali; b) adeguare i requisiti tecnici al progresso tecnico; c) tenere conto degli sviluppi regolatori internazionali nell'ambito dei requisiti di sicurezza delle sperimentazioni cliniche approvati da organismi ai quali partecipano l'Unione o gli Stati membri.
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Aspetti tecnici (Art. 45 Regolamento (UE) 2014/536) — Testo vigente | Portale Normativo