Art. 45
Aspetti tecnici
In vigore dal 16 apr 2014
Aspetti tecnici
Gli aspetti tecnici relativi alle comunicazioni in materia di sicurezza in conformità con gli articoli da 41 a 44 sono indicati all'allegato III. Se necessario ai fini del miglioramento del livello di protezione dei soggetti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla modifica dell'allegato III al fine di perseguire uno dei seguenti obiettivi:
a)
migliorare le informazioni relative alla sicurezza dei medicinali;
b)
adeguare i requisiti tecnici al progresso tecnico;
c)
tenere conto degli sviluppi regolatori internazionali nell'ambito dei requisiti di sicurezza delle sperimentazioni cliniche approvati da organismi ai quali partecipano l'Unione o gli Stati membri.
Storico versioni
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