Art. 45 · Aspetti tecnici

Art. 45

Aspetti tecnici

In vigore dal 16 apr 2014
Aspetti tecnici Gli aspetti tecnici relativi alle comunicazioni in materia di sicurezza in conformità con gli articoli da 41 a 44 sono indicati all'allegato III. Se necessario ai fini del miglioramento del livello di protezione dei soggetti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla modifica dell'allegato III al fine di perseguire uno dei seguenti obiettivi: a) migliorare le informazioni relative alla sicurezza dei medicinali; b) adeguare i requisiti tecnici al progresso tecnico; c) tenere conto degli sviluppi regolatori internazionali nell'ambito dei requisiti di sicurezza delle sperimentazioni cliniche approvati da organismi ai quali partecipano l'Unione o gli Stati membri.
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