Art. 50
Principi
In vigore dal 16 apr 2014
Principi
1. I programmi nazionali sono sottoposti ad una procedura di disimpegno sulla base del principio per cui sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno cui non si accompagna un prefinanziamento iniziale e annuale ai sensi dell’ e una richiesta di pagamento ai sensi dell’, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio. Ai fini del disimpegno, la Commissione calcola l’importo aggiungendo un sesto dell’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2015 al 2020.
2. In deroga al paragrafo 1, i termini per il disimpegno non si applicano all’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014.
3. Se il primo impegno di bilancio annuale è connesso al contributo complessivo annuo per il 2015, in deroga al paragrafo 1 i termini per il disimpegno non si applicano all’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015. In questi casi la Commissione calcola l’importo ai sensi del paragrafo 1, aggiungendo un quinto dell’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2016 al 2020.
4. L’impegno relativo all’ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.
5. È automaticamente disimpegnato qualunque impegno ancora aperto all’ultima data utile per l’ammissibilità delle spese ai sensi dell’, paragrafo 3, e per il quale l’autorità responsabile non abbia presentato nessuna richiesta di pagamento entro sei mesi da tale data.
Storico versioni
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