Art. 52
Procedura
In vigore dal 16 apr 2014
Procedura
1. Ogniqualvolta sussista un rischio di applicazione del disimpegno ai sensi dell’, la Commissione informa gli Stati membri il prima possibile.
2. Sulla base delle informazioni in suo possesso al 31 gennaio, la Commissione informa l’autorità responsabile circa l’importo del disimpegno risultante dalle informazioni in suo possesso.
3. Lo Stato membro interessato dispone di due mesi per accettare l’importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
4. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall’applicazione dei paragrafi da 1 a 3.
5. In caso di disimpegno automatico, il contributo a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale interessato è ridotto, per l’anno considerato, dell’importo oggetto del disimpegno automatico. Il contributo dell’Unione al piano di finanziamento sarà ridotto proporzionalmente, salvo che lo Stato membro produca un piano di finanziamento modificato.
Storico versioni
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