Art. 12
Cooperazione
In vigore dal 16 apr 2014
Cooperazione
Le autorità competenti di cui all’, paragrafo 1:
a)
cooperano tra di loro e con la Commissione per garantire che gli utilizzatori ottemperino alle disposizioni del presente regolamento;
b)
si consultano, se del caso, con le parti interessate circa l’attuazione del protocollo di Nagoya e del presente regolamento;
c)
cooperano con le autorità nazionali competenti di cui all’, paragrafo 2, del protocollo di Nagoya per garantire che gli utilizzatori ottemperino alle disposizioni del presente regolamento;
d)
informano le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione in merito a gravi carenze eventualmente riscontrate mediante i controlli di cui all’, paragrafo 1, e ai tipi di sanzioni inflitte a norma dell’;
e)
scambiano informazioni sull’organizzazione dei rispettivi sistemi di controllo per monitorare la conformità degli utilizzatori con le disposizioni del presente regolamento.
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