Art. 9

Controlli sulla conformità dell’utilizzatore

In vigore dal 16 apr 2014
Controlli sulla conformità dell’utilizzatore 1.   Le autorità competenti di cui all’, paragrafo 1, effettuano i controlli per verificare che gli utilizzatori rispettino i loro obblighi di cui agli , tenendo conto del fatto che l’applicazione, da parte di un utilizzatore, di una migliore prassi relativa all’accesso e alla ripartizione dei benefici, riconosciuta a norma dell’, paragrafo 2, del presente regolamento o a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del protocollo di Nagoya, ne può ridurre il rischio di non conformità. 2.   Gli Stati membri garantiscono che i controlli di cui al paragrafo 1 siano efficaci, proporzionati, dissuasivi e individuino i casi di non conformità degli utilizzatori al presente regolamento. 3.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati: a) in conformità di un piano rivisto periodicamente ed elaborato secondo un approccio basato sul rischio; b) quando un’autorità competente è in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di preoccupazioni comprovate fornite da terzi, relative alla non conformità di un utilizzatore alle disposizioni del presente regolamento. Particolare attenzione dev’essere prestata a tali preoccupazioni sollevate dai paesi fornitori. 4.   I controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono includere l’esame: a) delle misure adottate da un utilizzatore per esercitare la dovuta diligenza in conformità dell’; b) della documentazione e dei registri che dimostrano l’esercizio della dovuta diligenza in conformità dell’ in relazione a specifiche attività di utilizzazione; c) di casi in cui un utilizzatore è stato obbligato a fare le dichiarazioni previste dall’. A seconda dei casi, possono essere svolti anche controlli sul posto. 5.   Gli utilizzatori garantiscono l’assistenza necessaria per facilitare l’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1. 6.   Fatto salvo l’, se, in seguito ai controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono state riscontrate carenze, l’autorità competente rilascia una comunicazione concernente le misure o gli interventi correttivi che l’utilizzatore dovrà effettuare. A seconda della natura della carenza, gli Stati membri possono anche adottare misure provvisorie immediate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:511:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo