Art. 10
Registrazione dei controlli
In vigore dal 16 apr 2014
Registrazione dei controlli
1. Le autorità competenti tengono per almeno cinque anni registri dei controlli di cui all’, paragrafo 1, in cui indicano, in particolare, la natura e i risultati dei controlli, nonché registri di eventuali misure e interventi correttivi di cui all’, paragrafo 6.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.
Storico versioni
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