Art. 7

In vigore dal 16 apr 2014
Con effetto dal 1o luglio 2011, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all', paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a: — 39,17 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia; — 31,58 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.
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