Art. 7
In vigore dal 16 apr 2014
Con effetto dal 1o luglio 2011, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all', paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:
—
39,17 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;
—
31,58 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:422:oj#art-7