Art. 5

In vigore dal 16 apr 2014
Con effetto dal 1o luglio 2011, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all', paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 170,52 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2011, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all', paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 372,61 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2011, l'importo dell'indennità scolastica di cui all', paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 252,81 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2011, l'importo dell'indennità scolastica di cui all', paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 91,02 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2011, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all', paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 505,39 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2011, l'importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 363,31 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:422:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Regolamento (UE) 2014/422 — Testo vigente | Portale Normativo