Art. 4

In vigore dal 16 apr 2014
Con effetto dal 1o luglio 2011, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 911,73 EUR e a 1 215,63 EUR per le famiglie monoparentali.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2014/422 — Testo vigente | Portale Normativo