Art. 19

Disposizioni transitorie

In vigore dal 27 mar 2014
Disposizioni transitorie 1)   Il presente regolamento si applica nel modo seguente: a) i diritti relativi alla domanda di cui alla parte I e alla parte II dell’allegato si applicano a qualsiasi domanda che venga presentata dopo l’entrata in vigore del presente regolamento; b) i diritti annuali e relativi alla sorveglianza di cui alle tabelle da 1 a 4 e da 6 a 12 della parte I dell’allegato si applicano a qualsiasi operazione di certificazione in corso a partire dalla successiva rata annua dovuta dopo l’entrata in vigore del presente regolamento; c) le tariffe orarie di cui alla parte II dell’allegato si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento alle operazioni in corso addebitabili su base oraria; d) l’indicizzazione di cui all’, paragrafo 4, ha luogo il 1o gennaio di ogni anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, a decorrere dal gennaio 2015. 2)   In deroga all’, i regolamenti della Commissione (CE) n. 488/2005 (6) e (CE) 593/2007 continuano ad essere applicabili in relazione a tutti i diritti e onorari che non ricadono nell’ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi dell’.
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Disposizioni transitorie (Art. 19 Regolamento (UE) 2014/319) — Testo vigente | Portale Normativo