Art. 17

Valutazione e revisione

In vigore dal 27 mar 2014
Valutazione e revisione 1)   L’Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio d’amministrazione e all’organo consultivo delle parti interessate, istituiti a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008, informazioni sugli elementi che concorrono a determinare il livello dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori. 2)   L’allegato del regolamento è riesaminato periodicamente dall’Agenzia per garantire che informazioni significative relative alle ipotesi alla base delle previsioni concernenti le entrate e le spese dell’Agenzia trovino debito riscontro negli importi dei diritti e degli onorari da essa riscossi. Se necessario, il presente regolamento può essere riveduto entro un massimo di cinque anni dall’entrata in vigore. Se necessario, esso viene modificato tenendo conto, in particolare, delle entrate dell’Agenzia e dei relativi costi. 3)   L’Agenzia consulta l’organo consultivo delle parti interessate di cui al paragrafo 1 prima di esprimere un parere su qualsiasi proposta di modifica degli importi di cui all’allegato. Nel corso di tale consultazione, l’Agenzia espone le motivazioni alla base del cambiamento proposto.
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