Art. 16
Disposizioni generali
In vigore dal 27 mar 2014
Disposizioni generali
1) L’Agenzia deve distinguere quali entrate e spese sono imputabili alle operazioni di certificazione e ai servizi forniti.
Al fine di distinguere le entrate e le spese previste al primo comma:
a)
i diritti e gli onorari riscossi dall’Agenzia sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità separata;
b)
l’Agenzia redige ed utilizza una contabilità analitica per le proprie entrate e spese.
2) I diritti e gli onorari sono oggetto di una valutazione globale provvisoria all’inizio di ciascun esercizio finanziario. Tale valutazione ha luogo sulla base dei precedenti risultati finanziari dell’Agenzia, del bilancio preventivo delle spese e delle entrate e del programma di lavoro previsto.
3) Se, alla fine dell’esercizio finanziario, le entrate globali derivanti dai diritti riscossi, che costituiscono un’entrata assegnata all’Agenzia a norma dell’articolo 64, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008, superano il costo complessivo delle operazioni di certificazione, l’eccedente viene utilizzato per finanziare operazioni di certificazione in conformità all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario dell’Agenzia.
Storico versioni
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