Art. 16

Disposizioni specifiche per i punti di interconnessione

In vigore dal 26 mar 2014
Disposizioni specifiche per i punti di interconnessione 1.   Quando in un punto di interconnessione coesistono nomine e rinomine su base giornaliera e su base oraria, i gestori del sistema di trasporto o le autorità nazionali di regolamentazione competenti, a seconda del caso, possono consultare le parti interessate al fine di verificare se debbano essere presentate nomine e rinomine armonizzate per entrambi i lati del suddetto punto di interconnessione. Tale consultazione prende in considerazione almeno i seguenti elementi: a) l’impatto finanziario sui gestori del sistema di trasporto e sugli utenti della rete; b) l’impatto sugli scambi transfrontalieri; c) l’impatto sul regime di bilanciamento giornaliero nel punto o nei punti di interconnessione. 2.   A seguito di tale consultazione, le eventuali modifiche proposte sono approvate dalle autorità nazionali di regolamentazione. Una volta che le modifiche proposte sono approvate, i gestori del sistema di trasporto modificano di conseguenza gli accordi sull’interconnessione in vigore e i contratti di trasporto o altri accordi vincolanti e pubblicano tali modifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:312:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni specifiche per i punti di interconnessione (Art. 16 Regolamento (UE) 2014/312) — Testo vigente | Portale Normativo