Art. 16
Disposizioni specifiche per i punti di interconnessione
In vigore dal 26 mar 2014
Disposizioni specifiche per i punti di interconnessione
1. Quando in un punto di interconnessione coesistono nomine e rinomine su base giornaliera e su base oraria, i gestori del sistema di trasporto o le autorità nazionali di regolamentazione competenti, a seconda del caso, possono consultare le parti interessate al fine di verificare se debbano essere presentate nomine e rinomine armonizzate per entrambi i lati del suddetto punto di interconnessione. Tale consultazione prende in considerazione almeno i seguenti elementi:
a)
l’impatto finanziario sui gestori del sistema di trasporto e sugli utenti della rete;
b)
l’impatto sugli scambi transfrontalieri;
c)
l’impatto sul regime di bilanciamento giornaliero nel punto o nei punti di interconnessione.
2. A seguito di tale consultazione, le eventuali modifiche proposte sono approvate dalle autorità nazionali di regolamentazione. Una volta che le modifiche proposte sono approvate, i gestori del sistema di trasporto modificano di conseguenza gli accordi sull’interconnessione in vigore e i contratti di trasporto o altri accordi vincolanti e pubblicano tali modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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