Art. 17

Rifiuto delle nomine e delle rinomine o modifica delle quantità di gas richieste nei punti di interconnessione

In vigore dal 26 mar 2014
Rifiuto delle nomine e delle rinomine o modifica delle quantità di gas richieste nei punti di interconnessione 1.   L’operatore del sistema di trasporto può respingere: a) una nomina o una rinomina non oltre due ore dopo la scadenza prevista per le nomine o due ore dopo l’inizio del ciclo di rinomine, se la nomina o la rinomina: i) non è conforme ai requisiti per quanto riguarda il suo contenuto; ii) è presentata da un organismo diverso da un utente della rete; iii) l’accettazione della nomina o della rinomina giornaliera comporta un flusso negativo; iv) eccede la capacità assegnata all’utente della rete; b) una rinomina, non oltre due ore dopo l’inizio del ciclo rinomine, nei seguenti casi aggiuntivi: i) eccede la capacità assegnata all’utente della rete per le ore residue, salvo nel caso in cui tale rinomina sia presentata per richiedere capacità interrompibile, se offerta dal gestore del sistema di trasporto; ii) l’accettazione della rinomina oraria comporta una modifica prevista del flusso di gas prima della fine del ciclo di rinomine. 2.   Il gestore del sistema di trasporto non respinge una nomina e una rinomina di un utente della rete unicamente sulla base del fatto che le immissioni attese di tale utente non sono pari ai prelievi attesi. 3.   Se una rinomina è respinta, il gestore del sistema di trasporto utilizza l’ultimo quantitativo confermato dell’utente della rete, se esistente. 4.   Fatte salve le condizioni specifiche applicabili alla capacità interrompibile e alla capacità soggetta alle norme di gestione della congestione, il gestore del sistema di trasporto può, in linea di principio, modificare i quantitativi di gas richiesti nell’ambito di una nomina e di una rinomina unicamente in circostanze eccezionali e in situazioni di emergenza laddove esiste un evidente pericolo per la sicurezza e la stabilità del sistema. In tale caso i gestori del sistema di trasporto informano l’autorità nazionale di regolamentazione delle azioni intraprese.
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