Art. 4

Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM sulle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

In vigore dal 13 mar 2014
Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM sulle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento Prima di adottare una decisione che impone una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 648/2012, l'AESFEM trasmette una sintesi dei risultati alla persona interessata dal procedimento, nella quale espone i motivi dell'imposizione della sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona interessata può presentare osservazioni scritte. L'AESFEM non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Non possono più essere inflitte sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento una volta che il repertorio di dati sulle negoziazioni o la persona interessata si è conformata alla pertinente decisione di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. La decisione di infliggere una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento indica la base giuridica e le motivazioni della decisione, l'importo e la data d'inizio della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.
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Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM sulle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento (Art. 4 Regolamento (UE) 2014/667) — Testo vigente | Portale Normativo