Art. 5
Accesso al fascicolo e uso dei documenti
In vigore dal 13 mar 2014
Accesso al fascicolo e uso dei documenti
1. In presenza di una richiesta in tal senso, l'AESFEM permette l'accesso al fascicolo alle parti cui il funzionario incaricato delle indagini o l'AESFEM ha trasmesso una sintesi dei risultati. L'accesso è autorizzato a seguito della notifica della sintesi dei risultati.
2. I documenti del fascicolo consultati a norma del paragrafo 1 sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi vertenti sull'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:667:oj#art-5