Art. 5

Accesso al fascicolo e uso dei documenti

In vigore dal 13 mar 2014
Accesso al fascicolo e uso dei documenti 1.   In presenza di una richiesta in tal senso, l'AESFEM permette l'accesso al fascicolo alle parti cui il funzionario incaricato delle indagini o l'AESFEM ha trasmesso una sintesi dei risultati. L'accesso è autorizzato a seguito della notifica della sintesi dei risultati. 2.   I documenti del fascicolo consultati a norma del paragrafo 1 sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi vertenti sull'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012.
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Accesso al fascicolo e uso dei documenti (Art. 5 Regolamento (UE) 2014/667) — Testo vigente | Portale Normativo