Art. 2

Diritto di essere ascoltati dal funzionario incaricato delle indagini

In vigore dal 13 mar 2014
Diritto di essere ascoltati dal funzionario incaricato delle indagini 1.   Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo all'AESFEM a norma dell', paragrafo 1, il funzionario incaricato delle indagini informa per iscritto la persona oggetto delle indagini dei risultati, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi dei risultati espone i fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, comprese le circostanze aggravanti o attenuanti di tali violazioni. 2.   La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine. 3.   Nelle osservazioni scritte la persona oggetto delle indagini può esporre tutti i fatti pertinenti alla sua difesa di cui è a conoscenza. Vi acclude tutta la pertinente documentazione a riprova dei fatti esposti. Può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni. 4.   Il funzionario incaricato delle indagini può anche invitare ad un'audizione la persona oggetto delle indagini cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal funzionario incaricato delle indagini. Le audizioni non sono pubbliche.
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