Art. 23

Informativa sui dati effettivamente significativi

In vigore dal 13 mar 2014
Informativa sui dati effettivamente significativi 1.   I cedenti, i promotori e i prestatori originari assicurano che i dati effettivamente significativi di cui all'articolo 409 del regolamento (UE) n. 575/2013 siano facilmente accessibili agli investitori, senza oneri amministrativi eccessivi. 2.   L'informativa appropriata ai sensi dell'articolo 409, del regolamento (UE) n. 575/2013 viene effettuata almeno annualmente o nelle seguenti circostanze: a) in caso di modifica significativa della performance della posizione verso la cartolarizzazione o delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti; b) a seguito della violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione; c) perché siano considerati effettivamente significativi in relazione alle singole esposizioni sottostanti, i dati sono di norma forniti per ogni singolo prestito, sebbene in taluni casi possano essere forniti su base aggregata. Per valutare se le informazioni aggregate sono sufficienti, i fattori da prendere in considerazione comprendono la granularità dell'insieme sottostante e se la gestione delle esposizioni dell'insieme è basata sull'insieme stesso o su ogni singolo prestito. 3.   Il requisito di mantenimento è soggetto a tutti gli altri requisiti di legge o regolamentari applicabili al soggetto che mantiene l'interesse.
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Informativa sui dati effettivamente significativi (Art. 23 Regolamento (UE) 2014/625) — Testo vigente | Portale Normativo