Art. 21

Politiche in materia di concessione di crediti

In vigore dal 13 mar 2014
Politiche in materia di concessione di crediti 1.   Il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 408 del regolamento (UE) n. 575/2013 da parte dell'ente cedente o dell'ente promotore non implica che i tipi di mutuatari o di prodotti creditizi devono essere gli stessi per le esposizioni cartolarizzate e per le esposizioni non cartolarizzate. 2.   Se non hanno partecipato essi stessi alla concessione originaria di credito per le esposizioni da cartolarizzare o se non sono attivi nella concessione di crediti per i tipi specifici di esposizioni da cartolarizzare, gli enti cedenti e gli enti promotori ottengono tutte le informazioni necessarie per valutare se i criteri applicati per la concessione di crediti per tali esposizioni siano solidi e ben definiti al pari dei criteri applicati per le esposizioni non cartolarizzate.
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Politiche in materia di concessione di crediti (Art. 21 Regolamento (UE) 2014/625) — Testo vigente | Portale Normativo