Art. 20
Posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione
In vigore dal 13 mar 2014
Posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione
L'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 si considera rispettato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le posizioni verso la cartolarizzazione sono o detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione e sono strumenti di riferimento ai sensi dell'articolo 338, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento, o sono ammissibili a essere incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione;
b)
l'ente è conforme all'articolo 377 del predetto regolamento per quanto concerne il calcolo dei requisiti di fondi propri in relazione al suo portafoglio di negoziazione di correlazione;
c)
il metodo applicato dall'ente per il calcolo dei fondi propri in relazione al suo portafoglio di negoziazione consente una conoscenza ampia e approfondita del profilo di rischio del suo investimento nelle posizioni verso la cartolarizzazione;
d)
l'ente ha attuato politiche e procedure formali appropriate al suo portafoglio di negoziazione di correlazione e commisurate al profilo di rischio dei suoi investimenti nelle corrispondenti posizioni cartolarizzate, per analizzare e registrare le informazioni pertinenti di cui all'articolo 406, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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