Art. 20

Posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione

In vigore dal 13 mar 2014
Posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione L'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 si considera rispettato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le posizioni verso la cartolarizzazione sono o detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione e sono strumenti di riferimento ai sensi dell'articolo 338, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento, o sono ammissibili a essere incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione; b) l'ente è conforme all'articolo 377 del predetto regolamento per quanto concerne il calcolo dei requisiti di fondi propri in relazione al suo portafoglio di negoziazione di correlazione; c) il metodo applicato dall'ente per il calcolo dei fondi propri in relazione al suo portafoglio di negoziazione consente una conoscenza ampia e approfondita del profilo di rischio del suo investimento nelle posizioni verso la cartolarizzazione; d) l'ente ha attuato politiche e procedure formali appropriate al suo portafoglio di negoziazione di correlazione e commisurate al profilo di rischio dei suoi investimenti nelle corrispondenti posizioni cartolarizzate, per analizzare e registrare le informazioni pertinenti di cui all'articolo 406, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione (Art. 20 Regolamento (UE) 2014/625) — Testo vigente | Portale Normativo