Art. 23
Informativa sui dati effettivamente significativi
In vigore dal 13 mar 2014
Informativa sui dati effettivamente significativi
1. I cedenti, i promotori e i prestatori originari assicurano che i dati effettivamente significativi di cui all'articolo 409 del regolamento (UE) n. 575/2013 siano facilmente accessibili agli investitori, senza oneri amministrativi eccessivi.
2. L'informativa appropriata ai sensi dell'articolo 409, del regolamento (UE) n. 575/2013 viene effettuata almeno annualmente o nelle seguenti circostanze:
a)
in caso di modifica significativa della performance della posizione verso la cartolarizzazione o delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti;
b)
a seguito della violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione;
c)
perché siano considerati effettivamente significativi in relazione alle singole esposizioni sottostanti, i dati sono di norma forniti per ogni singolo prestito, sebbene in taluni casi possano essere forniti su base aggregata. Per valutare se le informazioni aggregate sono sufficienti, i fattori da prendere in considerazione comprendono la granularità dell'insieme sottostante e se la gestione delle esposizioni dell'insieme è basata sull'insieme stesso o su ogni singolo prestito.
3. Il requisito di mantenimento è soggetto a tutti gli altri requisiti di legge o regolamentari applicabili al soggetto che mantiene l'interesse.
Storico versioni
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