Art. 4

Modifiche sostanziali al metodo IRB

In vigore dal 12 mar 2014
Modifiche sostanziali al metodo IRB 1.   È considerata sostanziale la modifica al metodo IRB che soddisfa una delle condizioni seguenti: a) si configura come modifica dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni descritto nell'allegato I, parte I, sezione 1; b) si configura come modifica di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni descritto nell'allegato I, parte II, sezione 1; c) determina uno degli effetti seguenti: i) decremento dell'1,5 % di uno degli importi seguenti: — importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, su base consolidata, dell'ente impresa madre dell'UE; — importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione dell'ente che non è né impresa madre né filiazione; ii) decremento del 15 % o più degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), l'impatto della modifica è espresso, in conformità all', paragrafo 2, come coefficiente così calcolato: a) al numeratore, la differenza, tra prima e dopo la modifica, negli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, su base consolidata, se si tratta di un ente impresa madre dell'UE, o a livello di ente, se questo non è né impresa madre né filiazione; b) al denominatore, gli importi complessivi, prima della modifica, delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, su base consolidata, se si tratta di un ente impresa madre dell'UE, o a livello di ente, se questo non è né impresa madre né filiazione. Il calcolo si riferisce alla stessa data. L'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio è determinato in riferimento al solo impatto della modifica al metodo IRB, supponendo esposizioni costanti. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'impatto della modifica è espresso, in conformità all', paragrafo 2, come coefficiente così calcolato: a) al numeratore, la differenza, tra prima e dopo la modifica, negli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni; b) al denominatore, gli importi, prima della modifica, delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni. Il calcolo si riferisce alla stessa data. L'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio è determinato in riferimento al solo impatto della modifica al metodo IRB, supponendo esposizioni costanti.
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