Art. 4
Modifiche sostanziali al metodo IRB
In vigore dal 12 mar 2014
Modifiche sostanziali al metodo IRB
1. È considerata sostanziale la modifica al metodo IRB che soddisfa una delle condizioni seguenti:
a)
si configura come modifica dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni descritto nell'allegato I, parte I, sezione 1;
b)
si configura come modifica di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni descritto nell'allegato I, parte II, sezione 1;
c)
determina uno degli effetti seguenti:
i)
decremento dell'1,5 % di uno degli importi seguenti:
—
importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, su base consolidata, dell'ente impresa madre dell'UE;
—
importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione dell'ente che non è né impresa madre né filiazione;
ii)
decremento del 15 % o più degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), l'impatto della modifica è espresso, in conformità all', paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:
a)
al numeratore, la differenza, tra prima e dopo la modifica, negli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, su base consolidata, se si tratta di un ente impresa madre dell'UE, o a livello di ente, se questo non è né impresa madre né filiazione;
b)
al denominatore, gli importi complessivi, prima della modifica, delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, su base consolidata, se si tratta di un ente impresa madre dell'UE, o a livello di ente, se questo non è né impresa madre né filiazione.
Il calcolo si riferisce alla stessa data.
L'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio è determinato in riferimento al solo impatto della modifica al metodo IRB, supponendo esposizioni costanti.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'impatto della modifica è espresso, in conformità all', paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:
a)
al numeratore, la differenza, tra prima e dopo la modifica, negli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni;
b)
al denominatore, gli importi, prima della modifica, delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.
Il calcolo si riferisce alla stessa data.
L'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio è determinato in riferimento al solo impatto della modifica al metodo IRB, supponendo esposizioni costanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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