Art. 3
Principi per la classificazione delle estensioni e modifiche
In vigore dal 12 mar 2014
Principi per la classificazione delle estensioni e modifiche
1. Le modifiche al metodo IRB sono classificate a norma del presente articolo e degli .
Le estensioni e le modifiche all'AMA sono classificate a norma del presente articolo e degli .
2. L'ente tenuto a calcolare l'impatto quantitativo dell'estensione o modifica sui requisiti di fondi propri o, ove applicabile, sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio applica la metodologia seguente:
a)
basa la valutazione dell'impatto quantitativo sui dati più recenti di cui dispone;
b)
se tale impatto quantitativo non può essere valutato con esattezza, effettua la valutazione ricorrendo a un campione rappresentativo o ad altra metodologia inferenziale attendibile;
c)
se la modifica non ha un impatto quantitativo diretto, non calcola l'impatto quantitativo previsto, per il metodo IRB, all', paragrafo 1, lettera c), o, per l'AMA, all', paragrafo 1, lettera c).
3. Un'estensione o modifica sostanziale unica non è scissa in più estensioni o modifiche di rilevanza inferiore.
4. In caso di dubbio, l'ente assegna l'estensione o modifica alla categoria avente la rilevanza potenziale più elevata.
5. Se l'estensione o modifica sostanziale ha ottenuto l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ente calcola i requisiti di fondi propri in base all'estensione o modifica autorizzata a partire dalla data indicata nella nuova autorizzazione che sostituisce la precedente. Per non attuare l'estensione o modifica autorizzata dall'autorità competente a partire dalla data indicata nella nuova autorizzazione occorre un'ulteriore autorizzazione dell'autorità competente, che è richiesta al più presto.
6. Se l'attuazione dell'estensione o modifica autorizzata dall'autorità competente è posticipata, l'ente notifica il ritardo all'autorità competente e le presenta un piano di pronta attuazione dell'estensione o modifica autorizzata, la cui tempistica dev'essere concordata con l'autorità competente.
7. Laddove l'estensione o modifica rientri nella categoria soggetta a notifica preventiva all'autorità competente, l'ente che, dopo tale notifica, decide di non attuare l'estensione o modifica, notifica al più presto questa decisione all'autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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