Art. 44

Abrogazione

In vigore dal 11 mar 2014
Abrogazione I regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n. 1106/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 sono abrogati. Tuttavia, si applicano le seguenti disposizioni: a) il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 continua ad applicarsi alle cauzioni validamente costituite a norma del suddetto regolamento prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; b) l’ del regolamento (CE) n. 883/2006 continua ad applicarsi alle spese effettuate fino al 15 ottobre 2014; c) l’ e il capo 3 del regolamento (CE) n. 885/2006 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2014.
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Abrogazione (Art. 44 Regolamento (UE) 2014/907) — Testo vigente | Portale Normativo