Art. 44
Abrogazione
In vigore dal 11 mar 2014
Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n. 1106/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 sono abrogati.
Tuttavia, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 continua ad applicarsi alle cauzioni validamente costituite a norma del suddetto regolamento prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;
b)
l’ del regolamento (CE) n. 883/2006 continua ad applicarsi alle spese effettuate fino al 15 ottobre 2014;
c)
l’ e il capo 3 del regolamento (CE) n. 885/2006 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2014.
Storico versioni
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