Art. 24

Svincolo delle cauzioni

In vigore dal 11 mar 2014
Svincolo delle cauzioni 1.   Non appena fornita la prova, prevista dalle specifiche disposizioni dell’Unione, che l’obbligo è stato rispettato o dopo l’incameramento parziale della cauzione a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’ del presente regolamento, la cauzione oppure, se del caso, il saldo residuo della cauzione è svincolato immediatamente. 2.   A richiesta, la cauzione è svincolata parzialmente su presentazione della prova necessaria relativa a una parte della quantità di prodotto, purché tale parte non sia inferiore a una quantità minima specificata nel regolamento che prevede la cauzione, oppure, in mancanza di tale indicazione, come specificato dallo Stato membro. 3.   Ove non sia stabilito alcun periodo di tempo per la presentazione delle prove prescritte per lo svincolo della cauzione, tale periodo di tempo è pari a 365 giorni di calendario a decorrere dal termine stabilito per l’adempimento dell’obbligo garantito dalla cauzione. Ove non sia stato specificato tale termine, il periodo di tempo è pari a 365 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui sono stati rispettati tutti gli obblighi. Il periodo fissato al primo comma non supera i 1 095 giorni di calendario dal momento in cui la cauzione è stata destinata all’obbligo di cui trattasi.
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