Art. 25
Limiti
In vigore dal 11 mar 2014
Limiti
1. L’importo totale da incamerare non può in alcun caso superare il 100 % della parte pertinente dell’importo garantito.
2. L’organismo competente può rinunciare ad incamerare importi inferiori a 100 EUR, purché un’analoga norma sia prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali per casi simili.
Storico versioni
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