Art. 22

Clausola di forza maggiore

In vigore dal 11 mar 2014
Clausola di forza maggiore La persona responsabile di un obbligo coperto da una cauzione che, non avendolo rispettato, invochi la forza maggiore, comprova, con soddisfazione dell’organismo competente, che si applica la forza maggiore. Se l’organismo competente riconosce il caso di forza maggiore l’obbligo è cancellato ai soli fini dello svincolo della cauzione.
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