Art. 20
Uso dell’euro
In vigore dal 11 mar 2014
Uso dell’euro
1. Le cauzioni sono costituite in euro.
2. Se la cauzione viene accettata in uno Stato membro che non ha adottato l’euro, l’importo della cauzione in euro è convertito nella valuta nazionale applicabile in conformità alle disposizioni del capo V. L’impegno corrispondente alla cauzione e l’importo eventualmente trattenuto in caso di irregolarità o di inadempienza restano fissati in euro.
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