Art. 22
Principi generali
In vigore dal 11 mar 2014
Principi generali
1. Ai fini della presente sezione si distinguono i seguenti gruppi di colture:
a)
ogni gruppo di superfici dichiarate investite a una data coltura di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b)
le superfici dichiarate come prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
c)
le superfici diverse da quelle di cui alla lettera b) dichiarate come prati permanenti; e
d)
le superfici dichiarate come aree di interesse ecologico di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. Una stessa superficie, se è dichiarata per più di un gruppo di colture, è presa in considerazione separatamente per ciascun gruppo di colture.
Storico versioni
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