Art. 20

Sanzioni amministrative in relazione al pagamento specifico per il cotone

In vigore dal 11 mar 2014
Sanzioni amministrative in relazione al pagamento specifico per il cotone Ferme restando le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’ del presente regolamento, qualora si constati che il beneficiario non rispetta gli obblighi derivanti dall’articolo 61, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (21), tale beneficiario perde il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, l’aiuto per il cotone, per ettaro ammissibile, a norma dell’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1307/2013 è ridotto di un importo pari alla maggiorazione che il beneficiario avrebbe altrimenti ottenuto a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
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Sanzioni amministrative in relazione al pagamento specifico per il cotone (Art. 20 Regolamento (UE) 2014/640) — Testo vigente | Portale Normativo