Art. 18

Base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie

In vigore dal 11 mar 2014
Base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie 1.   Per quanto riguarda le domande di aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base, del regime per i piccoli agricoltori, del pagamento ridistributivo, del pagamento per le zone soggette a vincoli naturali e, se applicabile, del regime per i giovani agricoltori, negli Stati membri che applicano il regime di pagamento di base si applicano le disposizioni seguenti: a) se il numero di diritti all’aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario, il numero di diritti all’aiuto dichiarati è ridotto al numero di diritti all’aiuto a disposizione del beneficiario; b) se vi è una differenza tra il numero di diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, la superficie dichiarata è ridotta al valore inferiore. Il presente paragrafo non si applica nel primo anno di assegnazione di diritti all’aiuto. 2.   Nel caso del pagamento a favore dei giovani agricoltori e se lo Stato membro opta per il metodo di pagamento stabilito dall’articolo 50, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se la superficie dichiarata nell’ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie supera il limite fissato da detto Stato membro in forza dell’articolo 50, paragrafo 9, del medesimo regolamento, la superficie dichiarata è ridotta fino a tale limite. 3.   Nel caso del pagamento ridistributivo, se la superficie dichiarata nell’ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie supera il limite fissato dallo Stato membro in forza dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie dichiarata è ridotta fino a tale limite. 4.   Nel caso del pagamento per superficie per le zone soggette a vincoli naturali e se lo Stato membro opta per il metodo di pagamento stabilito dall’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se la superficie dichiarata nell’ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie supera il numero massimo di ettari fissato da detto Stato membro, la superficie dichiarata è ridotta fino a tale numero. 5.   Per le domande di aiuto e/o di pagamento nell’ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connessi alle superfici, se si accerta che la superficie occupata da un gruppo di colture determinato è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, ai fini del calcolo dell’aiuto è utilizzata la superficie dichiarata. 6.   Fatte salve le sanzioni amministrative previste all’, per le domande di aiuto e/o di pagamento nell’ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connessi alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell’, paragrafo 1, l’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture. Tuttavia, fatto salvo l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell’, paragrafo 1. Il secondo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti. 7.   Ai fini del calcolo dell’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base, viene presa in considerazione la media dei valori dei diversi diritti all’aiuto in relazione alle rispettive superfici dichiarate.
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Base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie (Art. 18 Regolamento (UE) 2014/640) — Testo vigente | Portale Normativo