Art. 17

Principi generali

In vigore dal 11 mar 2014
Principi generali 1.   Ai fini della presente sezione si distinguono i seguenti gruppi di colture: a) le superfici dichiarate ai fini dell’attivazione di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base o ai fini del beneficio del regime di pagamento unico per superficie; b) un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di ognuno degli altri regimi di aiuto o misura di sostegno per superficie che sono soggette a un diverso tasso di aiuto; c) le superfici dichiarate nella rubrica «altri usi». 2.   Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto e/o di pagamento nell’ambito di più di un regime di aiuti o misure di sostegno per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi o misure di sostegno.
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Principi generali (Art. 17 Regolamento (UE) 2014/640) — Testo vigente | Portale Normativo