Art. 17
Principi generali
In vigore dal 11 mar 2014
Principi generali
1. Ai fini della presente sezione si distinguono i seguenti gruppi di colture:
a)
le superfici dichiarate ai fini dell’attivazione di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base o ai fini del beneficio del regime di pagamento unico per superficie;
b)
un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di ognuno degli altri regimi di aiuto o misura di sostegno per superficie che sono soggette a un diverso tasso di aiuto;
c)
le superfici dichiarate nella rubrica «altri usi».
2. Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto e/o di pagamento nell’ambito di più di un regime di aiuti o misure di sostegno per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi o misure di sostegno.
Storico versioni
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Proeli:reg_del:2014:640:oj#art-17