Art. 22 · Principi generali

Art. 22

Principi generali

In vigore dal 11 mar 2014
Principi generali 1.   Ai fini della presente sezione si distinguono i seguenti gruppi di colture: a) ogni gruppo di superfici dichiarate investite a una data coltura di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013; b) le superfici dichiarate come prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013; c) le superfici diverse da quelle di cui alla lettera b) dichiarate come prati permanenti; e d) le superfici dichiarate come aree di interesse ecologico di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   Una stessa superficie, se è dichiarata per più di un gruppo di colture, è presa in considerazione separatamente per ciascun gruppo di colture.
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