Art. 2
Adozione di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali
In vigore dal 11 mar 2014
Adozione di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali
1. La Commissione adotta programmi d'azione annuali, fondati, se del caso, sui documenti di programmazione indicativa di cui allo strumento pertinente. La Commissione può altresì adottare programmi d'azione pluriennali in conformità delle disposizioni dell', paragrafo 3.
I programmi d'azione precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, i metodi di attuazione, il bilancio e un calendario indicativo, le eventuali misure di sostegno connesse e le modalità di controllo del rendimento.
Se del caso, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei programmi d'azione annuali o pluriennali.
In caso di esigenze o situazioni impreviste e debitamente giustificate, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, la Commissione può adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione indicativa, comprese misure per facilitare la transizione dagli aiuti d'emergenza agli interventi di sviluppo a lungo termine o misure per preparare meglio la popolazione ad affrontare crisi ricorrenti.
2. I programmi d'azione, le misure individuali e le misure speciali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
3. La procedura di cui al paragrafo 2 non è richiesta per:
a)
le misure individuali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 5 milioni di EUR;
b)
le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;
c)
le modifiche tecniche ai programmi di azione, alle misure individuali e alle misure speciali. Per modifiche tecniche si intendono adeguamenti quali:
i)
le proroghe del periodo di attuazione;
ii)
le riassegnazioni di fondi tra azioni contemplate da un programma d'azione annuale o pluriennale; oppure
iii)
gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei programmi d'azione annuali o pluriennali o delle misure individuali o speciali che non superi il 20 % del bilancio iniziale e non ecceda 10 milioni di EUR,
purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi della misura interessata.
Le misure adottate ai sensi del presente paragrafo sono comunicate al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all' entro un mese dalla loro adozione.
4. I paragrafi 1, 2 e 3, relativi a programmi di azione e misure individuali, non si applicano alla cooperazione transfrontaliera ENI.
5. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi oppure minacce immediate per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare misure individuali o speciali o modifiche dei programmi d'azione e delle misure vigenti, conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 4.
6. Per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare per i grandi progetti di nuove infrastrutture, è effettuata, a livello di progetto e conformemente agli atti legislativi dell'Unione applicabili, compresa la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio (16), un'idonea analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti la valutazione dell'impatto ambientale. Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei programmi settoriali sono utilizzate valutazioni dell'impatto ambientale. Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni.
7. Nel definire e attuare programmi e progetti si prendono debitamente in considerazione i criteri relativi all'accessibilità delle persone con disabilità.
Storico versioni
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