Art. 1

Oggetto e principi

In vigore dal 11 mar 2014
Oggetto e principi 1.   Il presente regolamento stabilisce le norme e le condizioni per la fornitura dell'assistenza finanziaria dell'Unione alle azioni, compresi i programmi d'azione e altre misure, nell'ambito dei seguenti strumenti per il finanziamento dell'azione esterna per il periodo dal 2014 al 2020: lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani nel mondo (EIDHR), lo strumento europeo di vicinato (ENI), lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) e lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, in seguito denominati congiuntamente gli «strumenti» e singolarmente lo «strumento». Ai fini del presente regolamento, il termine «paesi» comprende anche i territori e le regioni, se opportuno. 2.   Il presente regolamento non si applica all'attuazione delle azioni per il finanziamento del programma Erasmus + nell'ambito del regolamento (UE) n. 233/2014, del regolamento (UE) n. 232/2014, del regolamento (UE) n. 231/2014 e del regolamento (UE) n. 234/2014. Tali azioni sono attuate in conformità del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), sulla base dei documenti di programmazione indicativa di cui allo strumento applicabile, assicurando nel contempo la conformità a tali regolamenti. 3.   La Commissione assicura che le azioni siano attuate conformemente agli obiettivi dello strumento applicabile e in conformità all'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita sulla base degli strumenti è coerente con le norme e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che costituisce il fondamento giuridico e finanziario per la loro attuazione. 4.   Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione si avvale dei metodi di attuazione più efficaci ed efficienti. Ove possibile e opportuno alla luce della natura dell'azione, la Commissione favorisce altresì il ricorso alle procedure caratterizzate dalla massima semplicità. 5.   Tenuto conto del paragrafo 4, nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione favorisce il ricorso ai sistemi dei paesi partner ove possibile e opportuno alla luce della natura dell'azione. 6.   L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali su cui si fonda, sulla base, se del caso, del dialogo e della cooperazione con i paesi e le regioni partner. L'Unione integra tali principi nell'attuazione degli strumenti.
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