Art. 16
Procedura di comitato
In vigore dal 11 mar 2014
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dai comitati istituiti dagli strumenti. Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l' dello stesso regolamento.
La decisione adottata rimane in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati.
5. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la BEI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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