Art. 15
Partecipazione dei soggetti interessati dei paesi beneficiari
In vigore dal 11 mar 2014
Partecipazione dei soggetti interessati dei paesi beneficiari
La Commissione assicura, ove possibile e opportuno, che nel processo di esecuzione i soggetti interessati dei paesi beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile e gli enti locali, siano o siano stati debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permettano loro di svolgere un ruolo significativo in tale processo.
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