Art. 15 · Partecipazione dei soggetti interessati dei paesi beneficiari

Art. 15

Partecipazione dei soggetti interessati dei paesi beneficiari

In vigore dal 11 mar 2014
Partecipazione dei soggetti interessati dei paesi beneficiari La Commissione assicura, ove possibile e opportuno, che nel processo di esecuzione i soggetti interessati dei paesi beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile e gli enti locali, siano o siano stati debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permettano loro di svolgere un ruolo significativo in tale processo.
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